Il Regolamento del Mercato

CITTA’ di SARZANA

 

REGOLAMENTO DI MERCATO

per il mercato ortofrutticolo all’ingrosso di SARZANA

 

Art.1 - DEFINIZIONE DI MERCATO

 

I1 Mercato all’ingrosso, costituito dai locali e dalle attrezzature messi a disposizione dagli operatori economici e sito in Sarzana - loc. Pallodola - è un pubblico servizio per la distribuzione all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati, conservati, trasformati nonché dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi, esso ha per scopo l’avvicinamento della produzione al consumo, il contenimento dei costi di distribuzione e là vigilanza sulla applicazione delle norme di commercializzazione e igienico—sanitarie.

Agli effetti del presente regolamento, per vendita all’ingrosso si intende quella effettuata per colli interi o per confezioni minime opportunamente predisposte per la vendita.

 

Art. 2 - GESTIONE DEL MERCATO

Il mercato è gestito dal Comune di Sarzana.

I proventi della gestione debbono essere commisurati a soste nere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e all’ammortamento e al miglioramento dei relativi impianti.

 

Art. 3 - COMMISSIONE Dl MERCATO

Per l’esercizio dei compiti previsti dalla legge 25 marzo 1959 n. 125 e dal presente Regolamento, è costituita una commissione presieduta dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Qualora il Presidente della Camera di Commercio non ritenga di poter assumere la presidenza della commissione delega, di massima, il Sindaco o l’Assessore all’Annona.

La Commissione è composta, oltre che dal Presidente, dai seguenti altri membri nominati dal Presidente della Giunta Regionale:

1. Tre rappresentanti del Comune eletti a norma di legge dal Consigli Comunale; ogni Consigliere non può votare più di due nomi.

2. un rappresentante della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura designato dalla Giunta Camerale;

3. due funzionari regionali del settore agricoltura;

4. un responsabile della salute pubblica della XX U.S.L.;

5. tre produttori ortofrutticoli di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche, ove esistano;

6. un commerciante all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

7. un commissario o un mandatario di mercato;

8. un commerciante al minuto di prodotti ortofrutticoli

9. tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori;

  1. un abituale operatore con i mercati esteri in prodotti ortofrutticoli;
  2. due rappresentanti delle cooperative dì consumo;
  3. un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
  4. due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

A partecipare ai lavori della commissione possono essere chiamati senza diritto di voto, persone esperte nelle questioni da trattare.

La scelta dei componenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13) è fatta dal Presidente della Giunta Regionale tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria.

I rappresentati delle cooperative sono scelti dal Presidente della Giunta Regionale tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Il Presidente della commissione designa il componente che, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce nelle funzioni.

Alle sedute della commissione e della giunta, prevista dal successivo art. 3 bis, partecipa, con voto consultivo, anche il direttore di mercato di cui al successivo art. 4.

Ai componenti la commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dalla Legge 5 giugno 1967 n. 417.

Inoltre ai membri della commissione non dipendenti da enti pubblici, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, spetta il rimborso spese di viaggio in prima classe - su presentazione del relativo biglietto - nonchè una diaria giornaliere con le modalità stabilite dalla Legge 15 aprile 1961 n. 291 e successive modificazioni e integrazioni, e nell’entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di direttore di sezione.

Ai membri dipendenti da enti pubblici spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.

 

La spesa per il funzionamento della commissione è a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Un impiegato del Comune, quale segretario redige verbale di ciascuna riunione che deve essere, nella riunione successiva  trascritto nell’apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.

Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione e dalla Giunta prevista dal successivo art. 3 bis nonchè copia dei verbali delle sedute è trasmessa all’ente gestore e al direttore del mercato a cura del segretario.

 

Art. 3 bis - GIUNTA DI MERCATO

La commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno una Giunta di mercato presieduta dal presidente della Commissione stessa e composta dai seguenti membri:

1. un rappresentante del Comune di Sarzana

2. un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

3. un rappresentante dei commercianti all’ingrosso o commissionari;

4. un rappresentante dei produttori;

5. dal responsabile della salute pubblica della XX U.S.L.

6. - un rappresentante dei commercianti al minuto

La commissione di mercato determinerà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento della Giunta.

La Giunta di mercato è competente a esprimere il parere sui problemi che le siano sottoposti dalla commissione di mercato e ad adempiere a qualsiasi altro compito demandatole dalla commissione medesima nei limiti delle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

 

Art. 4 - FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE Dl MERCATO

La Commissione di mercato è convocata dal presidente, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Gli inviti di convocazione, recanti l’ordine del giorno, devono prevedere la prima convocazione e la seconda convocazione e devono risultare spediti ai membri della commissione almeno sette giorni prima della data di convocazione, salvo il caso dl convocazione d’urgenza per gli incombenti previsti dal secondo comma dell’art. 15 della legge 25 marzo 1959 n. 125.

Le sedute sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più un dei componenti la Commissione, e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo più uno dei componenti la Commissione stessa.

Tutte le decisioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Con le stesse modalità si provvede per la convocazione della Giunta di mercato di cui al precedente articolo 3 bis.

I membri della commissione e della giunta che, senza giustificato motivo, siano assenti per tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti.

La Commissione ha il compito di:

a)     stabilire il numero dei posteggi di cui il mercato è capace in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata eventualmente ai venditori occasionali.

Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso nel mercato si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell’azienda:

b)     esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercati proposte dall’ente gestore e soggette all’approvazione del comitato dei prezzi;

c)     proporre all’ente gestore le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato stesso, ai tini dl assicurarne il più possibile l’efficienza funzionale anche sotto l’aspetto igienico-sanitario;

d)     proporre all’ente gestore le modifiche da apportare al regolamento di mercato, in base alle necessità accertate, per un più adeguato funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;

e)     deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori di mercato, secondo quanto stabilito dall’art. 15 della legge 25 marzo 1959, n. 125 e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal direttore del mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopra citata legge;

f)     provvedere a fissare l’organico del personale dipendente dall’Ente Gestore necessario al funzionamento dei servizi del mercato, su proposta del direttore concordata con l’ente gestore;

g)     esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959 n. 125 e dal presente regolamento.

Al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 13 della legge regionale 3.11. 1972 n. 12, la commissione di mercato provvede:

a) riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell’ambito del mercato;

b) inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;

c) comunicare eventuali rilievi e deficienze sulle irregolarità riscontrate nell’esercizio del commercio all’ingrosso nell’ambito della provincia.

 

Art. 5 - DIRETTORE DEL MERCATO

Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso; la sua nomina è fatta dall’ente che gestisce il mercato.

Sono ammessi a concorrere alla nomina a direttore di mercato coloro che sono in possesso del1a laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze agrarie o di lauree equipollenti.

Indipendentemente dal titolo di studio, sono ammessi ai concorsi di cui al precedente comma anche coloro che dimostrino di aver svolto soddisfacentemente funzioni di direttore o di vicedirettore da almeno cinque anni.

La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami bandito dall’Ente gestore del mercato, sentita la commissione di mercato.

L’esame consiste in un colloquio che i candidati debbono sostenere innanzi ad una commissione la cui nomina è fatta dallo stesso gestore ed approvata dalla commissione provinciale di vigilanza.

Oggetto del colloquio, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso, sarà il commercio, il trasporto e la conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa specialmente attinente alle norme igieniche, nonché elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale, della legislazione del lavoro e previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.

Qualora l’ente gestore intenda nominare direttore di mercato persona che già svolga tale funzione in altro mercato di analoga importanza da almeno un biennio, a seguito di nomina o di conferma ai sensi del presente articolo, l’assunzione può essere fatta per chiamata diretta ed a prescindere dal possesso del requisito del titolo di studio.

Il direttore del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, nè svolgere attività commerciale od altre attività ritenute incompatibili dall’Ente gestore con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dall’Ente gestore.

Qualora il mercato sia gestito da enti pubblici, fermi restando i requisiti stabiliti per la nomina dai commi precedenti, lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore sono disciplinati dalle disposizioni riguardanti il personale di tali enti.

Comunque il trattamento economico dei direttori di mercato di città capoluogo di provincia e di quelli altri riconosciuti di particolare importanza economica gestiti da enti pubblici, dovrà essere pari a quello riservato ai funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa.

Nel caso in cui il movimento delle merci superi il milione di quintali di derrate l’anno, è obbligatoria la nomina di un vice direttore con le modalità previste per la nomina del direttore.

 

Art  6 – COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento nonchè a quelle impartite al riguardo dall’Ente Gestore.

Egli è il capo del personale, sovraintende all’impiego dello stesso ed assegna i compiti ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone all’Ente Gestore le sanzioni di maggior rilievo secondo le norme contenute nella legge e nel regolamento.

Al Direttore del Mercato sono inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

1) accertare il possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;

2) curare l’osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;

3) vigilare perché non vengano intralciate e operazioni di rifornimento del Mercato;

4) accertare che tutte le operazioni di compra-vendita si effettuino secondo le norme legislative regolamentari;

5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell’ambito del Mercato;

6) autorizzare, in casi eccezionali l’introduzione e l’uscita di derrate oltre l’orario prescritto;

7) proporre all’Ente Gestore, o alla Commissione di Mercato, anche su segnalazione degli operatori le iniziative atte a favorire l’approvvigionamento del mercato, l’ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e la massima concentrazione dell’offerta, nonchè il miglioramento della tecnica delle vendite dei servizi;

8) accertare, in base alle norme vigenti che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano e requisiti prescritti;

9) vigilare, con le modalità previste dalle leggi vigenti, sulla applicazione delle norme comunitarie di qualità;

10)   accertare a richiesta degli operatori alle vendite, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce;

11)   vigilare perché l’attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;

vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impedite eventuali frodi;

eseguire o disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura del Mercato, in particolare quelle notturne;

in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all’Ente Gestore e alla Commissione di Mercato;

curare la regolare vendita, mediante commissionari, dei prodotti affidati alla Direzione del Mercato;

disporre, nei casi gravi ed urgenti la sospensione dal mercato, per un periodo non superiore a tre mesi, di coloro i quali contravvengano alle disposizioni che disciplinano le attività del Mercato stesso e nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni con la procedura prevista dalla legge 25.3.1959 n. 125;

esercitare la polizia amministrativa del mercato unitamente   ai Vigili Urbani distaccati presso il Mercato stesso;

curare l’esecuzione di tutte le disposizioni imparti te dagli Organi Sanitari;

controllare il regolare svolgimento dei servizi di facchinaggio;

emanare ordini di servi zio per il regolare svolgimento delle operazioni di mercato in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;

svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari.

 

Il Direttore ha facoltà di allontanare dal Mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che, comunque, turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del Mercato.

 

Art. 7 – SERVIZI DI MERCATO

L’Ente Gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato salva la facoltà di dare in concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi:

1)  il servizio di facchinaggio e trasporto;

2)  il servizio di pulizia del mercato;

3)  il servizio frigorifero;

4)  il servizio di presa e consegna dei vagoni ferroviari ed imballaggi;

5)  il servizio di posteggio per i veicoli ed automezzi;

6)  il servizio della pubblicità.

Tutte le concessioni devono essere regolamentate da apposita convenzione tra l’ente Gestore ed il concessionario.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

 

Art. 8 - IGILANZA IGIENICO-SANITARIA

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all’accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel mercato, provvedono i competenti organi della sanità facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti autorità anche in materia di igiene del suolo, dell’abitato e delle attrezzature.

I detti organi, accerta tata la non idoneità all’alimentazione di determinate partite di prodotti, ne dispongono la distruzione o l’avviamento a particolari destinazioni, sotto il debito controllo rilasciandone la certificazione da consegnarsi al detentore della merce ed alla Direzione del Mercato.

L’Ente Gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

 

Art. 9 - SERVIZIO DI PESATURA E VERIFICA PESO

L’ente Gestore pone all’interno del mercato un servizio di pesatura a disposizione dei richiedenti.

La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessanti, può eseguire controlli sull’esattezza delle pesature; tale verifica può essere effettuata anche presso i rivenditori.

Controlli possono essere effettuati prima o all’atto della consegna delle merci ed alla presenza degli stessi interessati.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

-   mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;

-   perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;

-   bene in vista ai compratori.

Delle eventuali divergenze o dei reclami deve essere sollecitamente informata la Direzione Mercato.

 

Art 10 – SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

Le operazioni di carico, scarico e trasporto all’interno del mercato, qualora non siano svolte direttamente dall’ente Gestore, sono eseguite da facchini singoli o associati in organismi cooperativi costituiti fra lavoratori autorizzati a svolgere tale attività, in possesso dei requisiti prescritti.

Gli operatori alle vendite, limitatamente alle merci di loro proprietà e nell’ambito dei magazzini o posteggi di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente, a mezzo di dipendenti regolarmente assunti per tale mansione o coadiuvanti familiari.

Gli acquirenti possono anch’essi provvedere al carico ed al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti o coadiuvanti familiari, limitatamente però alle merci di loro proprietà.

Tutti gli operatori che intendono valersi di personale proprio debbono darne preventiva comunicazione alla Direzione del Mercato entro il 31.10 di ogni anno, agli effetti della determinazione dell’organico dei facchini occorrente per l’anno successivo.

I facchini per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell’interno del mercato debbono aver compiuto il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l’igiene e la salute pubblica nonché lo svolgimento della propria attività; a tal fine dovranno essere sempre in possesso del libretto sanitario aggiornato.

L’autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell’anno in cui l’interessato avrà compiuto il 60° anno di età.

Alla determinazione annuale del numero dei facchini a disposizione degli operatori, provvede l’Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato, in modo da garantire un efficiente servizio ed assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di un’equa retribuzione media giornaliera in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi, secondo la tariffa proposta dall’Ente Gestore, sentita la Commissione Consultiva, ed approvata nei modi di legge.

I facchini sono responsabili delle merci a loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

E’ ad essi, altresì, vietato farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

I facchini possono unirsi in cooperative, carovane o gruppi di lavoro costituiti ed organizzati secondo le leggi vigenti, purché dimostrino di aver provveduto a regolare completamente la loro posizione assicurativa e previdenziale e dimostrino altresì di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio della loro attività.

Durante la loro permanenza nel Mercato all’ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti i facchini, compresi quelli dipendenti dagli operatori, debbono indossare l’uniforme  prescritta dalI’Ente Gestore sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali degli stessi facchini.

I facchini che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle emanate dal Direttore del Mercato nella sua competenza o che comunque turbino il normale funzionamento del Mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a)     la diffida scritta e orale disposta dal Direttore;

b)     la sospensione dal mercato da 1 a 15 giorni disposti dal Direttore;

c)     nei casi gravi la revoca dell’autorizzazione e espulsione dal Mercato disposta dall’Ente Gestore su proposta del Direttore, previa contestazione dell’addebito all’interessato.

Durante il periodo di sospensione, il punito non può accedere al Mercato per nessun motivo.

Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c) sono assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali.

 

Art. 11 – SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ED ORDINE PUBBLICO

L’ordine pubblico come pure il servizio di polizia amministrativa è assicurato dal Direttore del Mercato e dai Vigili Urbani messi a disposizione secondo le norme regionali e comunali in materia di Mercati all’ingrosso e di polizia urbana locale.

In caso eccezionale può essere richiesto l’intervento de altri organi di polizia.

Il Direttore del Mercato, nell’ambito del servizio a cui è preposto, riveste la qualifica di Ufficiale di P.G.; allo stesso sono conferite quindi le funzioni di verbalizzazione di tutte le infrazioni che possono essere commesse dagli operatori del mercato siano essi ammessi alle vendite che agli acquisti.

 

Art. 12 – RILEVAZIONE STATISTICA E PREZZI DI VENDITA

Nel mercato debbono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati.

La rilevazione statistica delle qualità è basato sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel Mercato. Tali documenti debbono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, ecc.), della quantità, della provenienza e del destinatario.

L’accertamento relativo ai prezzi viene effettuato dalla Direzione del Mercato a mezzo di personale qualificato mediante il metodo della rilevazione e/o intervista. Il prezzo deve essere riferito alla quantità, specie, varietà e qualità dei prodotti.

La rilevazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati, riferiti al prodotto al netto di tara.

I dati individuali rilevati sono soggetti al segreto d’ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo né essere utilizzati se non per quanto previsto dal presente regolamento.

I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

 

Art. 13 – TARIFFE

    Tutte le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, le tariffe dei vari punti ed aree di vendita sono deliberate dall’Ente Gestore sentita la Commissione di Mercato ed approvate nei modi di legge.

Il pagamento delle tariffe relative ai punti di vendita e alle occupazioni di aree deve essere effettuato anticipatamente entro il giorno 10 del mese al quale la tariffa si riferisce.

Per nessun motivo possono essere imposti od esatti da chiunque pagamenti in misura superiore a quella stabilita nelle tariffe o che non siano il corrispettivo dei servizi effettivamente resi.

 

Art. 14 – RESPONSABILITA’

    Salve ed impregiudicate le responsabilità di Legge, l’Ente Gestore non assume la responsabilità per danni, mancanze o deperimenti di derrate che dovessero derivare agli operatori ed ai frequentatori del Mercato.

Gli operatori, i lavoratori e i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato.

A loro carico sono adottate le sanzioni previste dal presente regolamento.

 

Art.15 – OPERATORI DI MERCATO, VENDITORI ED ACQUIRENTI.

    Sono ammessi ad operare nel mercato:

A) Venditori:

1) I produttori singoli ed associati anche se non iscritti negli appositi albi;

2) I consorzi e le cooperative di produttori e commercianti;

3) Le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27.04.1967 n°622;

4) I commercianti all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, i commissionari e i mandatari:

B) Acquirenti

1)i commercianti all’ingrosso;

2)i commissionari e i mandatari;

3)i commercianti al minuto;

4)le imprese che provvedono alla lavorazione,    conservazione e trasformazione dei prodotti;

5)le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di     

  ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri

  pubblici esercizi,le cooperative di consumo e i loro

  consorzi;

6)i gruppi di acquisto,i loro consorzi ed associazioni.

Sono ammessi inoltre agli acquisti i privati consumatori purché in orari non coincidenti con i momenti di punta del mercato i quali, presso i produttori,potranno effettuare acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi previsti dal regolamento.

  I commissionari e mandatari ammessi al mercato per le vendite e gli acquisti, debbono prestare all’Ente Gestore cauzione fruttifera non inferiore a €.258.23 in denaro od in titoli dello Stato oppure mediante fidejussione bancaria. L’importo della cauzione intestata all’operatore,è fissata dall’Ente Gestore,tenuto conto dell’importanza del Mercato e sentita la Commissione di mercato. La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l’interessato è ammesso ad operare nel mercato.

  Gli operatori di cui ai punti A) e B) sono ammessi ad effettuare la vendita e gli acquisti dal Direttore del Mercato,previo accertamento dell’appartenenza degli ad una delle categorie previste dalla legge.

Avverso la mancata ammissione al mercato da parte del Direttore, è ammesso ricorso all’Ente Gestore che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

 

Art.16 - DOCUMENTI PER L’ACCESSO AL MERCATO 

    Il Direttore del Mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera, munita di fotografia dell’interessato numerata e dallo stesso direttore firmata.

Nella tessera devono essere indicati: 

 -le generalità del titolare

 -il titolo di ammissione al mercato

 -il periodo di validità

 

      Per il rilascio della tessera è dovuto pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

Avverso il rilascio della tessera, è ammesso ricorso all’Ente Gestore che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

      Il Direttore del Mercato può autorizzare l’ingresso dei altre persone che ne facciano richiesta,da lui ritenuta giustificata.

 

   Art.17 - DISCIPLINA DEEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA    

            ESSI DIPENDENTI    

 

     I produttori singoli o associati,i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti negli appositi albi della C.C.I.A.A. possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione direttamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall’azienda.

     I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, qualora incaricati dal proprietario della merce, purché devono attenersi a quanto disposto dal successivo art,17.

     I commissionari,i mandatari non possono esercitare per conto di proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell’attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

     Tutti coloro che sono addetti alla preparazione,manipolazione e vendita di prodotti alimentari debbono essere muniti dell’apposito libretto sanitario aggiornato e sottoposti agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.

 

  Art.18- DESTINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI PUNTI ED AREE  

          DI VENDITA

      I punti di vendita per le attività a carattere continuativo eventualmente comprensivi di locali per attività complementari alla vendita,sono assegnati,dall’ Ente Gestore, mediante concessione agli operatori di cui al punto A)dell’art.15 su domanda degli interessati presentata con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal bando di concorso anche in relazione alla eventuale necessità di stabilire un ordine di priorità e corredata dai documenti richiesti.

     Il bando di concorso sarà oggetto di specifica definizione da parte dell’Ente Gestore in base ai criteri predeterminati dalla Commissione di Mercato.

     L’Ente Gestore,nell’assegnazione dei punti di vendita, garantisce, a parità di condizione,priorità alle organizzazioni dei produttori associati in forma di cooperativa o consortile, alle cooperative e loro consorzi.

     Nelle assegnazioni,l’Ente Gestore, tiene conto della varietà dei prodotti posti in vendita dal richiedente rispetto alle esigenze di completezza della gamma merceologica trattata dal mercato.

     L’Ente Gestore determina, fra l’altro, i livelli minimi di attività cui subordinare l’assegnazione dei vari punti di vendita.

     Le concessioni non potranno avere una durata superiore a cinque anni, salvo rinnovo, ed avranno comunque scadenza contemporanea qualunque sia la data del loro inizio.

     Ai produttori singoli o associati che svolgono attività a carattere stagionale, deve essere riservata dall’Ente Gestore una parte adeguata dello spazio esistente.

     Le aree destinate ai produttori singoli e associati sono assegnati dalla Direzione del Mercato ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie di cui al punto A) dell’art.15.

     A ciascuno di essi può essere assegnata un’area proporzionale all’entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso che saltuario

     Le assegnazioni di tali aree sono valide soltanto per ciascun anno solare.

     Il canone per l’uso dei punti e delle aree di vendita e per i locali per le attività complementari unitamente alle quote relative al rimborso spese per servizi di mercato,se forniti, sono stabiliti dall’Ente Gestore sentita la Commissione di Mercato, approvata dal Comitato Provinciale prezzi e potranno essere rivisti ogni anno.

     Per le concessioni quinquennali, il titolare dovrà costituire un deposito pari a tre mensilità del canone, a garanzia della esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, della somme dovute all’Ente Gestore per le tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alle proprietà dell’Ente Gestore.

    In caso di ritardato pagamento della rata dovuta, dopo il 10°giorno e fino al 20°sarà applicato un diritto di mora pari al 10% della somma dovuta. Dopo il 20°giorno, l’azienda può revocare la concessione disponendo l’incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità, salvo maggiori danni.

 

Art.19- CARATTERE DELL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTI VENDITA

 

    Qualora l’assegnazione di un punto o area di vendita sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all’impresa familiare di cui all’art.230/bis del Codice Civile,subordinatamente all’autorizzazione dell’Ente Gestore e sempreché i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

    In caso di morte dell’assegnatario gli eredi legittimi hanno diritto nel continuare l’assegnazione, purché siano in possesso dei requisiti suddetti per l’ammissione alle vendite nel mercato.

In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di un punto vendita intenda costituire una società per l’esercizio dell’attività commerciale può chiedere che l’assegnazione sia trasmessa alla società, rivolgendo regolare domanda all’Ente Gestore che può autorizzare il trasferimento dell’assegnazione alla società purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d’ordine fiscale sia d’ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purché non ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l’assegnazione del punto di vendita sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica non richieda entro 30 giorni la voltura della intestazione a favore del nuovo legale rappresentante. Tra la cessazione dell’incarico del legale rappresentante al quale il punto è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del punto vendita.

    Qualora l’assegnazione del punto di vendita sia disposta a favore di cooperative o associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare all’Ente Gestore i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell’assegnazione.

 

Art.20- GESTIONE DEI PUNTI VENDITA

   

    Il punto vendita deve essere gestito dall’intestatario della assegnazione o dalla persona di cui all’art.2^ e 3^ comma dell’art. precedente.

Quando l’assegnatario sia persona fisica, questi in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare nella gestione, dandone comunicazione alla Direzione del Mercato, dal coniuge o da un parente entro il 3° grado o da un affine di 1° grado avente i requisiti di legge.

In caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all’ingrosso, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni dei produttori, la gestione potrà essere affidata a persona della società diversa da quella del rappresentante legale purché sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 25-03-1959 n. 125 e abbia il mandato con rappresentanza.

E’ comunque vietata ogni forma di cessione dei punti vendita.

Gli assegnatari, per i rapporti con l’Ente Gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto presso il rispettivo punto vendita.

 

Art.21- USO DEI PUNTI DI VENDITA

In conformità all’atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell’accesso al rispettivo punto vendita, il proprio nome, cognome, indirizzo o la ditta con relativa sede; le società devono indicare la ragione e la denominazione sociale, le cooperative e le associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale.

E’ fatto obbligo agli standisti di dotarsi di una insegna luminosa, la forma è definita dall’Ente Gestore al fine di avere una uniformità delle stesse all’interno del mercato.

I punti di vendita debbono essere usati soltanto per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita. E’ vietato utilizzare gli spazi preposti alla vendita a deposito di imballaggi vuoti.

L’Ente Gestore deve provvedere alla istituzione di un deposito per imballaggi adeguato alle necessità del mercato.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno può rimanere nei posteggi di vendita o all’interno del mercato salvo speciale permesso rilasciato dal Direttore. Che impartirà le disposizioni del caso. Non è consentito installare nei magazzini e nei posteggi impianti di qualsiasi natura od apportare modifiche di qualunque specie senza la preventiva autorizzazione dell’Ente Gestore.

 

Art.22- TERMINE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

    Le assegnazioni dei punti vendita cessano:

a) Alla scadenza del periodo previsto;

b) Per rinuncia dell’assegnatario durante il periodo di assegnazione;

c) Per fallimento dichiarato a carico dell’assegnatario;

d) Per scioglimento della società assegnataria.

Le assegnazioni dei punti vendita sono revocate nei seguenti casi:

a) Perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione alle vendite nel mercato;

b) Cessione totale o parziale del punto vendita a terzi;

c) Mancata introduzione dei quantitativi minimi annui di merce fissati dall’Ente Gestore;

d) Inattività completa per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;

e) Accertate gravi scorrettezze commerciali;

f) Gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;

g) Accertata morosità di oltre 20 giorni nel pagamento della tariffa stabilita per il posteggio;

h) Accertata inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

La revoca è dichiarata dall’Ente Gestore,

sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione degli addebiti all’interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

Cessata o revocata l’assegnazione, i punti vendita ed annessi debbono essere riconsegnati liberi da persone e cose all’Ente Gestore entro 15 giorni successivi alla cessazione od alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombro a cura dell’Ente Gestore ed a spese dell’assegnatario che è tenuto a rimborsare gli eventuali danni arrecati al punto vendita stesso.

 

Art.23- CALENDARIO ED ORARI

    L’orario e il calendario di mercato sono fissati annualmente dall’Ente Gestore su proposta del Direttore, sentita la Commissione di Mercato e vengono affissi all’interno del mercato.

Ove se ne ravvisi la necessità, nel periodo primaverile ed estivo, l’Ente Gestore può anticipare ad ore notturne l’inizio delle contrattazioni, sentito il Direttore.

    L’inizio e il termine delle contrattazioni sono annunciati con apposito segnale, il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare l’inizio e il termine delle operazioni.

L’orario riservato ai privati consumatori non deve coincidere con quello riservato alle categorie di cui all’art. 15 paragrafo B).

 

Art.24- DIVIETI E NORME DA OSSERVARSI ALL’INTERNO DEL MERCATO.

E’ vietato sia nel mercato che nelle sue adiacenze:

a) Attirare compratori con grida o schiamazzi;

b) Introdurre cani;

c) Sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia l’Ente beneficiario non autorizzato dall’Ente Gestore;

d) Esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione;

e) Accendere fuochi;

f) Gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;

g) Tutto ciò che possa menomare o compromettere l’ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;

h) Ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione.

La circolazione, la sosta dei veicoli, il carico e lo scarico delle merci, nonché l’uso dei veicoli per il trasporto interno, in ausilio alle operazioni di facchinaggio sono regolati dal Direttore del Mercato con appositi fogli d’ordini.

     I veicoli portanti i prodotti destinati alla vendita nel mercato hanno libero ingresso a cominciare dall’apertura del mercato stesso.

    I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall’inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità nel mercato lo consentono.

    L’Ente Gestore provvede a determinare il numero massimo dei veicoli adibiti ad uso di trasporto interno dei prodotti.

    Gli assegnatari dei posteggi devono curare che i punti vendita e gli annessi siano tenuti puliti e sgombri dai rifiuti. I rifiuti debbono essere raccolti, a cura degli interessati dei posteggi, in appositi recipienti muniti di coperchio per poi essere ritirati dal personale incaricato.

 

Art.25- NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

La vendita dei prodotti si effettua a peso netto, a numero o a collo.

Per i passaggi interni al mercato, delle merci, valgono le leggi dello Stato.

Per la classificazione, la calibratura, l’imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede CEE, si applicano norme comunitarie; per i prodotti floreali non regolamentati si applicano le norme stabilite dall’Ente Gestore.

 

Art.25- BIS

E’ vietato rivendere o cedere all’interno del mercato i prodotti ivi acquistati o comunque acquistati, purché non acquistati presso produttori locali.

 

Art.25- TRIS

    I concessionari debbono curare che i posteggi e gli annessi siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

 

Art.26- OPERAZIONI E NORME DI VENDITA

    Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione.

    L’Ente Gestore provvede alla massima divulgazione dei dati relativi alle quantità dei prodotti introdotti nel mercato.

    La merce esposta in vendita deve essere ripartita in distinte cataste secondo le diverse specie, qualità e provenienza quando quest’ultima caratterizzi il prodotto.

    Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte senza dovere, per il ritiro stesso, corrispondere all’Ente Gestore, alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

    Aperte contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartellini portanti l’indicazione del compratore.

    Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, anche se normalizzata e comunque presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il punto di vendita del rivenditore.

    Se al controllo la merce non risulta conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla e annullare l’acquisto.

 

Art.27- VENDITE PER CONTO

    I commissionari e i mandatari ammessi ad operare nel mercato, devono esplicare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

    Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso, non può superare:

a) Il 10% del prezzo di vendita per il settore ortofrutticolo;

b) il 10% del prezzo di vendita per il settore dei fiori;

c) il 10% del prezzo di vendita per le sementi, piante, derivati.

    La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso) fino alla consegna dei prodotti stessi all’acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico), nonché dello “star del credere”.

    Il commissionario potrà rivalersi sul committente delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente stesso.

    Delle operazioni medesime, il commissionario informerà il committente ed il Direttore del Mercato.

    I commissionari e i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti.

    In ogni conto vendita deve risultare:

a) La natura e la qualità dei prodotti ed il numero dei colli;

b) Il prezzo di vendita;

c) Il peso di ciascuna partita o collo venduti;

d) Il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari e i mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del Mercato, per qualsiasi controllo, tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

 

Art.28- CERTIFICAZIONI PER DERRATE NON AMMESSE ALLEVENDITE O DEPERITE

Gli operati del mercato possono chiedere al

Direttore del Mercato la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

Per le merci invendute che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del Mercato, il quale, d’intesa con l’organo sanitario, eseguito l’accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari la commestibilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deperimento.

Per le merci non idonee all’alimentazione umana, il Direttore del Mercato rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l’esecuzione delle altre disposizioni date dall’organo sanitario.

L’operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette, non può, in nessun caso, giustificare al committente, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

Della esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita, come di quelle igienico-sanitarie, è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

 

Art.29- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento di Mercato e della legge, indipendentemente da ogni diversa azione civile e penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a)diffida (verbale e scritta) o sospensione da ogni attività di mercato o chiusura dei magazzini o posteggi; per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal Direttore con provvedimento definitivo;

b)sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini o posteggi fino a tre mesi deliberata dalla Commissione di Mercato sentito l’interessato, con provvedimento definitivo; in casi urgenti provvede il Direttore del Mercato salvo ratifica della Commissione di Mercato entro i primi tre giorni dalla data del provvedimento;

c)revoca della concessione dei magazzini e dei posteggi per i motivi di cui all’art. 22 del presente regolamento.

Ogni violazione alle norme del presente regolamento, alle disposizioni del Direttore del Mercato ed ad altre norme emanate dai competenti organi, sarà punita con le sanzioni amministrative previste dagli artt. 106 e seguenti del TULCP 3-3-1934 n. 383 e successive modificazioni con le procedure previste dalle vigenti disposizioni.

 

Art.30- REGOLAMENTO del MERCATO

Il Regolamento del Mercato e le sue modificazioni sono deliberate dall’Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

 

Art.20- VARIE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge.

 

Sarzana 15-07-1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Sarzana deliberazione consiliare n.142 del 15-07-1983